Statuti dell’associazione
Gli statuti di Campax nella versione attuale di luglio 2018
STATUTI
dell’associazione
Campax
Articolo 1 |
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Nome e sede |
Sotto il nome di « Campax» esiste un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CC, con sede a Zurigo
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Scopo |
Campax è un’organizzazione di campagne e mobilitazione. Campax conduce campagne su argomenti scelti da sé e sostiene individui e altre organizzazioni nella promozione o nell’applicazione delle loro richieste/questioni. Ciò comprende anche iniziative e referendum. Campax sostiene tematiche,
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Articolo 2 |
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Adesione |
I membri dell’associazione possono essere persone fisiche o giuridiche che si impegnano a perseguire lo scopo dell’associazione. L’adesione all’associazione avviene per accettazione da parte del Comitato. Questo può rifiutare l’adesione se dubita dell’impegno o del raggiungimento dei fini dell’associazione da parte del/della potenziale membro. Non è necessario motivare un rifiuto. L’associazione è composta da membri, membri sostenitori/trici, membri giovani/basso reddito e membri onorari/e. I membri, membri sostenitori/trici, membri giovani/basso reddito e membri onorari/e hanno diritto di voto all’assemblea dell’associazione. Qualsiasi persona fisica o giuridica che non desideri partecipare attivamente all’associazione, ma che desideri promuovere e sostenere gli scopi e gli obiettivi dell’associazione, può diventare membro sostenitore/trice. Le persone fisiche che hanno reso servizi eccezionali all’associazione possono essere nominate membri onorari/e. A tal fine è necessaria una delibera dell’assemblea generale dei membri.
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Articolo 3 |
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Quote associative |
Le quote associative sono di CHF 84.- annuali per i membri, CHF 240.- per i membri sostenitori e CHF 24.- per i membri giovani/ a basso reddito. L’Assemblea generale dell’associazione può adeguare annualmente questi importi a maggioranza semplice. L’associazione può anche accettare donazioni che sono state fatte per raggiungere lo scopo dell’associazione. |
Articolo 4 |
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Cessazione dell’appartenenza |
L’iscrizione cessa per morte, dimissioni o esclusione. In caso di decesso, dimissioni o espulsione durante l’anno, la quota associativa non è rimborsabile. L’eventuale esclusione è deliberata dal Comitato e viene effettuata secondo i principi dell’articolo 2 ed è quindi immediatamente giuridicamente vincolante. L’esclusione può essere revocata dall’Assemblea generale (vedi articolo 9.e.). |
Articolo 5 |
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Organi |
Le attività dell’associazione vengono svolte dai seguenti organi:
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Articolo 6 |
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Comitato |
Il Comitato è costituito da almeno 2 persone e si costituisce da solo. |
Articolo 7 |
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Doveri |
Il Comitato regola l’attività dell’associazione e rappresenta questa all’esterno. È inoltre responsabile di tutti i compiti che non sono espressamente riservati all’Assemblea dell’associazione.
È possibile la formazione di commissioni permanenti o non permanenti, anche con il coinvolgimento di non- membri del Comitato. Il Comitato assicura che la cassa sia sottoposta a revisione contabile.
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Articolo 8 |
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Assemblea dell’Associazione |
Una volta all’anno si svolge un’Assemblea generale ordinaria dell’associazione. L’invito scritto ai membri attivi viene inviato almeno 14 giorni prima dell’assemblea. Il Comitato o un quinto dei membri attivi possono convocare un’Assemblea generale straordinaria dell’associazione.
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Articolo 9 |
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Competenze dell’ Assemblea generale dell’associazione |
L’assemblea dell’Associazione è tenuta a svolgere le seguenti attività obbligatorie: a) Approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e della relazione del revisore; b) Elezione del/della Presidente, dei/delle restanti membri del Comitato e di una commissione di revisione interna o esterna c) Fissazione della quota associativa d) Modifiche statutarie e) Annullamento delle espulsioni di membri tramite il Comitato f) Scioglimento dell’associazione Le richieste/mozioni all’Assemblea generale devono essere presentate al Comitato almeno cinque giorni prima dell’assemblea. Ogni membro attivo/a ha un voto all’Assemblea dell’associazione. In linea di principio l’assemblea decide a maggioranza semplice dei voti espressi. Per votazioni sui punti all’ordine del giorno riguardanti le lettere d) ed e) si applica la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del/della Presidente
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Articolo 10 |
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Revisione contabile |
I revisori dei conti esaminano il conto annuale e presentano una relazione e una proposta all’Assemblea generale dell’associazione. Il mandato è di 3 anni. La rielezione è possibile.
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Articolo 11 |
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Responsabilità |
Per tutte le passività dell’Associazione sono responsabili solo le risorse dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.
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Articolo 12 |
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Scioglimento |
In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad un’organizzazione che adempie ad uno scopo simile o che ha fornito all’associazione un supporto finanziario sostanziale sin dalla sua fondazione. I membri attivi possono decidere per delibera con ¾ di approvazione lo scioglimento senza motivo.
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Articolo 13 |
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Esercizio commerciale |
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. |
Il presente statuto è stato adottato in occasione dell’Assemblea generale dell’11 luglio 2019 a Zurigo.
Il Presidente: Verbale redatto da:
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Benjamin Zumbühl Silja Lüthi